C'è differenza tra elusione e inadempimento
Non è elusione il mancato rispetto dell’ordinanza del Tribunale- inerente le modalità di visita da parte dell’ex ai minori- quando la riduzione degli incontri è conseguenza degli impegni lavorativi della donna. La stessa aveva prospettato all'ex marito di incontrare la figlia un pomeriggio alla settimana presso la propria dimora, al fine di agevolare gli incontri in un clima più tranquillo..
La Corte di legittimità ha provveduto all’annullamento, con sentenza n. 23274 del 16 giugno 2010, della decisione con cui la Corte d'appello di Lecce aveva colpevolizzato una donna per mancata osservanza di un provvedimento del giudice impedendo all'ex marito di incontrare la figlia, a lei in affidamento esclusivo, nei tempi e modi di visita stabiliti dal Tribunale dei minori nell’ambiente protetto del consultorio familiare.
I Supremi Giudici hanno precisato che per incorrere nel reato di cui all'articolo 388, comma 2, del Codice penale, bisogno discernere che “il concetto di elusione non può equipararsi puramente e semplicemente a quello di inadempimento, occorrendo, affinché possa concretarsi il reato, che il genitore affidatario si sottragga con atti fraudolenti o simulati, all'adempimento del suo obbligo di consentire le visite del genitore non affidatario, ostacolandole, appunto, attraverso comportamenti implicanti un inadempimento in mala fede e non riconducibile a una mera inosservanza dell'obbligo”.
Già con sentenza n. 10701 del 18 marzo 2010 la sesta sezione penale aveva puntualizzato la Cassazione, Sez. VI, aveva puntualizzato che “la nozione di “elusione” del provvedimento del giudice in materia di affidamento di persone minori non può che riguardare condotte e comportamenti che siano idonei a vanificare lo scopo del provvedimento stesso, in particolare incidendo in maniera sensibile sulla qualità della prosecuzione dei rapporti tra il genitore non affidatario ed il figlio minore (qualità di cui sono componenti anche la quantità e le modalità della frequentazione), alterando concretamente l'equilibrio - tra gli stessi e lo stato di separazione - che è stato individuato nel provvedimento giudiziario e quindi la “frustrazione delle legittime pretese del genitore non affidatario” (Sez. 6, sent. 32846 dell'11.6 - 12.8.2009, rv 244621).” In questo caso specifico la madre, consapevole degli impedimenti lavorativi cui era sottoposta, aveva offerto di sostituire l’ubicazione degli incontri con la figlia dal Consultorio alla propria abitazione.
L'art. 388 c.p., cita "mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice", comprende un’azione criminosa complessa, contempla cinque tipologie sanzionate in maniera diversificata. L'elemento predominante è riconducibile nell'esigenza di assicurare regolare esecuzione ai provvedimenti giudiziari. Il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice è, di per sé, finalizzato a garantire la corretta applicazione dei provvedimenti scaturiti dall’espletamento funzionale dello Stato di amministrazione della giustizia, come statuito dal Tit. III, Libro II, c.p..
Oggetto di contrasti interpretativi, a Sezioni unite, la Corte di Cassazione (sent. 5 ottobre 2007, n.36692) ha esaminato il comma 2 della norma in esame, fornendo chiarimento inerente la ratio e il campo d’applicazione. Tale articolo prevede la reclusione fino a tre anni o con la multa da 103 a 1.032 euro "chi elude l'esecuzione di un provvedimento del giudice civile, che concerna l'affidamento di minori o di altre persone incapaci, ovvero prescriva misure cautelari a difesa della proprieta', del possesso o del credito". Condicio sine qua non è che vi sia, inizialmente, la sentenza d’affido dei minori del Tribunale, ovvero la presenza cautelare della proprietà, del credito o del possesso. In secundis che il provvedimento sia stato reso noto al destinatario come previsto dall’iter giuridico.
Mariagabriella CORBI
Dottoressa in Scienze dell'educazione - Consulente dell'educazione familiare - Mediatrice Familiare